LA CORTE DI APPELLO

    Riunita  in  camera  di  consiglio  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza.
    Decidendo sull'eccezione. formulata dal p.g. all'udienza odierna,
concernente la legittimita' costiiuzionale dell'art. 593 c.p.p., come
modificato  dall'art.  1,  legge  n. 46/2006,  e  dell'art.  10 della
medesima  legge,  in  relazione  agli  artt. 3,  97,  111 e 112 della
Costituzione,  per violazione dei principi di eguaglianza, di parita'
delle parti nel processo, e di obbligatorieta' della azione penale:
    Sentito il difensore dell'imputato;

                            O s s e r v a

    Con  sentenza  del  tribunale  di  Palermo, dell'11 novembre 2004
Ingrassia  Domenico  e'  stato assolto dal reato di lesioni personali
colpose ascrittogli perche' il fatto non costituisce reato.
    Avverso  la  sentenza  ha  proposto  appello il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
    In  data  9  marzo 2006 e' entrata in vigore la legge 20 febbraio
2006,  n. 46  il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p. limitando
la  possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro
le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603,
comma 2 c.p.p., «se la nuova prova e' decisiva».
    In  tale  residuale  ipotesi  il  giudice,  ove  non  disponga la
rinnovazione  dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza
l'inammissibilita'  dell'appello  e  le  parti,  entro quaranticinque
giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per
cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
    L'art. 10 nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma
2  che  «l'appello  proposto  contro  una sentenza di proscioglimento
dall'imputato o del pubblico ministero prima della data di entrata in
vigore  della  presente  legge dichiarata inammissibile con ordinanza
non impugnabile» ed al comma 3 che «entro quaranticinque giorni dalla
notifica del provvedimento di inammissibilita' di cui al comma 2 puo'
essere  proposto  ricorso  per cassazione contro le sentenze di primo
grado».
    Ne  consegue  che  in  applicazione della legge n. 46 del 2006 la
Corte,   nel   presente  giudizio,  dovrebbe  emettere  ordinanza  di
inammissibilita'  dell'appello  proposto dal p.m. avverso la sentenza
di assoluzione dell'imputato.
      Deve  preliminarmente  evidenziarsi  la  palese rilevanza della
questione  di  legittimita'  costituzionale  proposta  in  quanto  la
normativa  indicata, come gia' esposto, e' applicabile in forza della
disciplina transitoria anche al presente giudizio.
    Un  profilo di illegittimita' costituzionale e' stato dedotto dal
p.g.,  con  riferimento  alla  alla  disciplina  transitoria  dettata
dall'art. 10,  ritenuta  in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte
in  cui non consente per i processi in corso la possibilita' prevista
in  regime  ordinario  dal  novellato  art. 593,  comma  2  c.p.p. di
appellare  la  sentenza  di  proscioglimento  nelle  ipotesi  di  cui
all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova e' decisiva».
    Deve  al riguardo evidenziarsi la palese irrilevanza nel presente
processo  della  dedotta  questione  non  avendo  il  p.m.  formulato
nell'atto di appello la richiesta di ammissione di nuova prova.
    Del  pari  irrilevante  deve  ritenersi l'eccezione sollevata con
riferimento   alla  prevista  non  impugnabilita'  dell'ordinanza  di
inammissibilita' prevista dall'art. 10, comma 2 della legge in esame,
in  quanto  la  relativa questione sara' proponibile solo nel caso in
cui  venga  pronunciata declaratoria di inammissibilita' dell'appello
ed il pubblico ministero ritenga di proporre ricorso per cassazione.
    Il  profilo  di illegittimita' costituzionale dedotto dal p.g. in
riferimento  al  ritenuto  contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il
principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.) e'
manifesamente infondato.
    La  tesi  del  p.g.  secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione
penale  ricomprende  anche  il  potere  di  impugnazione del pubblico
ministero   e'   stata   gia'   piu'   volte   respinta  dalla  Corte
costituzionale  che ha escluso la violazione dell'art. l12 Cost. «non
costituendo  il  potere  di  impugnazione  del pubblico ministero una
estrinsecazione   necessaria   dei   poteri   inerenti  all'esercizio
dell'azione  penale»  (cfr.  ordinanze nn. 110 e 165 del 2003, n. 347
del 2002 e n. 421 del 2001).
    Gia'  con  sentenza  n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato
che  «il potere di appello del pubblico ministero non puo' riportarsi
all'obbligo  di  esercitare  l'azione  penale come se di tale obbligo
esso  fosse  -  nel  caso  in  cui  la  sentenza di primo grado abbia
disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa - una proiezione
necessaria  ed ineludibile», rilevando altresi' che «tutto il sistema
delle  impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello ... depone
nel  senso  che  il potere del pubblico ministero di proporre appello
avverso  lo  sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne
possa   apparire   istituzionalmente  doveroso  l'esercizio,  non  e'
riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».
    Il   principio  dell'obbligatorieta'  dell'esercizio  dell'azione
penale,  costituzionalmente  previsto  e  garantito,  non puo' dunque
invocarsi  con  riferimento  alla  proposizione,  solo discrezionale,
dell'appello  da parte del pubblico ministero contro una sentenza che
abbia  ritenuto  infondata  la  sua  pretesa  punitiva, specie ove si
consideri  che  la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere
in motivata e ad essa, se proposta, puo' persino rinunciarsi.
    Analogamente,  manifestamente infondata si ritiene l'eccezione in
riferimento  al  ritenuto  contrasto  del nuovo art. 593 c.p.p. con i
principi  sanciti  dagli  artt. 101  e  104  Cost., stante che non si
ravvisa,   in   concreto,   alcun   vulnus   all'indipendenza   della
magistratura  dall'applicazione anche della disciplina transitoria di
cui all'art. 10 della legge n. 46/2006.
    Rileva   invece   la  Corte  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 593  in riferimento al principio di parita'
delle  parti  (artt. 3  e 111, comma 2, prima parte Cost.) non appare
manifestamente  infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve
effettuare  il  suo preliminare esame, senza interferire con i poteri
propri  della Corte di legittimita' cui e' demandato in via esclusiva
il  compiuto  giudizio  in  ordine alla compatibilita' costituzionale
della normativa.
    E'  noto che la questione della limitazione del potere di appello
del  p.m.  e'  gia'  stata affrontata dalla Corte costituzionale, con
specifico riferimento al giudizio abbreviato.
    L'art. 443,  comma  3  c.p.p.  prevede  infatti  che  il pubblico
ministero  non  possa proporre appello contro le sentenze di condanna
pronunciate  nel  giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza
che modifica il titolo del reato.
    Con  l'ordinanza  n. 165  del  2003  la  Corte  ha  dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 443,  comma  3,  sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,
24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.
    La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto
contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo
comma,  Cost.,  che  il principio di parita' delle parti non comporta
necessariamente  l'identita'  tra  i  poteri processuali del pubblico
ministero  e  quelli  dell'imputato»,  affermando  tuttavia  che  una
disparita'  di  trattamento  puo'  risultare giustificata «nei limiti
della  ragionevolzza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del
pubblico  ministero,  sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da
esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».
    Con  la  conseguenza  che,  nel  caso del giudizio abbreviato, il
limite   all'appello   della   parte   pubblica  continua  a  trovare
ragionevole  giustificazione  nell'obiettivo  primario della rapida e
completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito
che   implica   una  decisione  fondata,  in  primis,  sul  materiale
probatorio   raccolto   dalla   parte   che  subisce  la  limitazione
denunciata,  fuori  delle  garanzie  del  contraddittorio (cfr. anche
ordinanza  n. 347  del  2002;  e,  con  riferimento al solo art. 111,
secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).
    E'  dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi
del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a
giustificare  la  disparita'  di  trattamento che l'art. 443, comma 3
c.p.p.  produce  privando  il  p.m.  della  facolta'  di appellare la
sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.
    Non  sembra  dunque  che  la  Corte abbia finora mai affermato il
principio  della  conformita'  costituzionale  di  una  disparita' di
poteri  fondata  solo  sulla  diversa  qualita' della parte (pubblico
ministero  o  imputato),  avendo invece sempre affermato il principio
opposto  secondo  cui  occorre  dare  conto delle ragioni che rendono
razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti a
suo vaglio.
    E'  stato  pertanto  affermato il principio che una disparita' di
trattamento  riguardo  ai  poteri  processuali del pubblico ministero
puo'  essere  giustificata  nei  limiti  della  ragionevolezza  dalla
peculiare  posizione  istituzionale  del  pubblico  ministero,  dalla
funzione  allo  stesso  affidata,  ovvero infine da esigenze connesse
alla corretta amministrazione della giustizia.
    La  Corte  di legittimita' sin dal 1991 (cfr. n. 363 del 1991) ha
ritenuto  costituzionalmente  compatibile  una  differenziazione  dei
poteri   processuali   del   pubblico  ministero  rispetto  a  quelli
dell'imputato  e  del  suo  difensore, sottolineando tuttavia che «in
ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per
essere  conforme  a  Costituzione,  dovra'  trovare  una  ragionevole
motivazione»  proprio  nella  peculiare  posizione  istituzionale del
pubblico  ministero,  nella  funzione  allo  stesso  affidata,  nelle
esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.
    Anche  con  l'ordinanza  n. 110 del 2003 e' stato ribadito che il
principio di parita' tra accusa e difesa di cui all'art. 111, comma 2
Cost.,  riconosciuto peraltro come «pacificamente gia' presente fra i
valori  costituzionali  anche  prima  delle modifiche apportate dalla
legge   costituzionale   n. 2   del   1999»,   pur   non  comportando
necessariamente  l'identita'  tra  i  poteri processuali del pubblico
ministero  e  quelli  delle  altre  parti,  e' rispettato solo se una
diversita'  di  trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito
delle  scelte discrezionali del legislatore. Proprio in ragione della
peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.
    In  tal senso si e' espresso anche il Presidente della Repubblica
nel  messaggio  con  il  quale  il  20  gennaio  2006  ha rinviato al
Parlamento   la   legge   sull'inappellabilita'   delle  sentenze  di
proscioglimento  dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia
come  la  soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento
«la  causa  della  disorganicita'  della riforma fa si' che la stessa
posizione  delle  parti nel processo venga ad assumere una condizione
di  disparita'  che supera quella compatibile con la diversita' delle
funzioni  svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che
«le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non
devono  mai  travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art.
111  della  Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a
giudice terzo e imparziale"».
    Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze
di  proscioglimento  da  parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46
del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della
scoperta   di   una   prova  nuova  e  decisiva  nel  limitato  tempo
intercorrente  tra  la deliberazione della sentenza e la scadenza del
termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione
nei   limiti   richiesti   dalle   richiamate  pronunce  della  Corte
costituzionale.
    La  riforma  infatti  sottrae  solo ad una parte lo strumento del
nuovo  giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della
sua  pretesa  punitiva,  violando il principio sancito dall'art. 111,
comma 2 Cost., che prevede che il processo si svolga in condizione di
parita'  tra  le  parti,  assicurando  a ciascun soggetto processuale
eguali  strumenti  per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo
tale  principio  essere  inteso  nel senso piu' ampio con riferimento
alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.
    Risulta  invero  oltremodo  riduttivo  ritenere  che il principio
della  parita'  tra  le  parti di cui all'art. 111, comma 2 Cost. sia
previsto   solo   con  riferimento  alla  fase  del  dibattimento  ed
all'acquisizione  della  prova,  dovendo  invece  ritenersi  che esso
tuteli  il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase
del  giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di
parita'    della   decisione   finale   del   giudizio   che   appaia
insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.
    Lo  squilibrio  fra  le parti introdotto dalla riforma non appare
ragionevolmente  compatibile  con  i  criteri  che  la  stessa  Corte
costituzionale ha piu' volte ribadito.
    Non  sembra  esservi  infatti  alcuna ragionevole giustificazione
della disparita' nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora
riconnessa,   come   nell'ipotesi   gia'  esaminata  dalla  Corte  di
legittimita'  del  giudizio  abbreviato, a istituti deflattivi in cui
rinunce  dell'imputato  producono  il  risultato  apprezzabile  della
definizione piu' sollecita del processo.
    Giova  peraltro  evidenziare  che l'avere lasciato esclusivamente
all'imputato  lo  strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere
riconosciuta  la  propria  innocenza  sembra contrastare con i canoni
della  ragionevolezza  anche  in  considerazione del fatto che, in un
sistema  nel  quale  «il  doppio grado di giurisdizione di merito non
forma  oggetto di garanzia costituzionale» (cfr. ordinanza n. 421 del
2001),  «non  e' la doppia istanza che garantisce la completa difesa,
ma  piuttosto  la possibilita' di prospettare al giudice ogni domanda
ed   ogni  ragione  che  non  siano  legittimamente  precluse»  (cfr.
ordinanza n. 316 del 2002).
    Si  osserva  che  la  indispensabilita' di un secondo giudizio di
merito   troverebbe   fondamento   nell'art. 2.  del  VII  Protocollo
addizionale  alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo,  firmato  a  Strasburgo  il  22  novembre  1984, rubricato
«Diritto  ad  un doppio grado di giurisdizione in materia penale» che
al  suo  primo  comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata
rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza
o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».
    Ma  a tale osservazione si obietta fondatamente che e' proprio la
medesima  fonte  internazionale  a  prevederre  il riconoscimento del
«diritto  ad  un  doppio grado di giurisdizione» anche a favore della
parte pubblica, se e' vero che il secondo comma del menzionato art. 2
sancisce  che  il  diritto al secondo giudizio di merito «puo' essere
oggetto  di  eccezioni»,  tra  l'altro,  proprio  nell'ipotesi in cui
l'imputato  « e' stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di
un ricorso avverso il suo proscioglimento».
    Se  dunque  il legislatore consente ad una parte di sottoporre la
decisione   ad   un   controllo   critico  da  parte  di  un  giudice
sovraordinato,  tale  diritto  non  puo'  non essere assicurato anche
all'altra   parte,   salvo  che  sussistano  ragionevoli  motivi  che
legittimo la disparita' di trattamento.
    Il  contrasto  con il canone della ragionevolezza emerge altresi'
dal   rilievo  -  anch'esso  sottolineato  nel  menzionato  messaggio
Presidenziale  del  20  gennaio  2006  («Un'ulteriore incognita della
nuova  legge  sta  nel  fatto  che  il  pubblico ministero totalmente
soccombente  non puo' proporre appello, mentre cio' gli e' consentito
quando  la  sua  soccombenza  sia  solo parziale, avendo ottenuto una
condanna  diversa  da  quella richiesta») - che la nuova normativa fa
salvo  il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una
pena  ritenuta  inadeguata,  laddove  e'  incontestabile  il maggiore
interesse  della  parte  pubblica  ad appellare la sentenza che abbia
respinto l'istanza punitiva.
    Ne'  pare  conducente  l'osservazione  secondo  cui  la  modifica
apportata  dall'art. 5,  legge  n. 46  del 2006 all'art. 533, comma 1
c.p.p. nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di
condanna  solo  se  l'imputato  risulta  colpevole «al di la' di ogni
ragionevole  dubbio»,  giustificherebbe la soppressione del potere di
appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che
non  puo'  ammettersi  la  condanna  di  un  imputato pronunciata dal
giudice  di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto,
cosi'  ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua
colpevolezza.
    La  regola  introdotta  dalla  nuova  legge, invero, non presenta
sostanziali  caratteri di novita' rispetto alla previgente disciplina
limitandosi  a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era
stato  gia'  affermato  in  giurisprudenza  anche dalle sezioni unite
della    suprema    Corte    in    ordine    alla    riconducibilita'
dell'insufficienza,   della   contraddittorieta'   e  dell'incertezza
probatoria,  previste dall'art. 530, comma 2 c.p.p., al «plausibile e
ragionevole dubbio« (cfr. Sez. Unite sent. n. 30328 del 2002).